Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. II
Art. 2130
Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l', comma 28, è così sostituito:
<<28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso
esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell' del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.>>;
b) nell', comma 195:
b.1) le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole: "comma 2 dell' del codice dell'ordinamento militare";
b.2) le parole "comma 189" sono sostituite dalle parole: "comma 1 dell' del codice dell'ordinamento militare";
c) nell', comma 196, le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole "comma 2 dell' del codice dell'ordinamento militare".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2130