Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 2125
Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. L' del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:
<<. Speciali compiti d'istituto.
L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell' e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:
a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell' del codice dell'ordinamento militare;
i) la tutela della salute;
l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2125