Libro NONOTitolo ICapo IISez. I

Art. 2125

Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. L' del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente: <<. Speciali compiti d'istituto. L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell' e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con: a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità; b) la tutela dell'ambiente; c) la tutela del patrimonio culturale; d) la tutela del lavoro; e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; f) la repressione del falso nummario; g) le esigenze del Ministero degli affari esteri; h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell' del codice dell'ordinamento militare; i) la tutela della salute; l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2125

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