Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 2121
Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:
a) l' è sostituito dal seguente:
<< (Reati commessi all'estero o in corso di navigazione) -
Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma.
La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato>>;
b) l' è sostituito dal seguente:
<< (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le
funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.
La pena della reclusione militare è espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;
c) dopo l'articolo 261-bis sono inseriti i seguenti:
<<Art. 261-ter (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei
giudici militari è ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale>>;
<<Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello)
Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare, è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2121