Libro NONOTitolo ICapo I

Art. 2116

Clausola di salvaguardia in materia di competenze

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2116

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo