Libro NONO›Titolo I›Capo I
Art. 2116
Clausola di salvaguardia in materia di competenze
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2116