Libro OTTAVOTitolo IIICapo II

Art. 2114

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio - sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'istanza è accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2114

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