Libro OTTAVO›Titolo III›Capo II
Art. 2114
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio - sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'istanza è accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2114