Libro NONO›Titolo I›Capo I
Art. 2115
Clausola di corrispondenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2115