Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 2117
Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374
In vigore dal 9 ott 2010
1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell' è sostituito dal seguente:
<<1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di
distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.>>;
b) il comma 2 dell' è abrogato;
c) il comma 2 dell' è sostituito dal seguente:
<<2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle
competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall' del codice dell'ordinamento militare.>>
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2117