Libro SECONDOTitolo IICapo VISez. III

Art. 273

Soppressione di cimiteri di guerra

In vigore dal 23 apr 2023
1. È in facoltà del capo dell'Ufficio abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto. 2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-273

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