Libro SECONDO›Titolo II›Capo VI›Sez. IV
Art. 276
Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale
In vigore dal 23 apr 2023
1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale.
2. La manutenzione di tali cimiteri può essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il capo dell'Ufficio di cui alla sezione III.
3. L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, è approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalità.
4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-276