Libro SECONDO›Titolo II›Capo VII›Sez. I
Art. 281
Alloggi ASI
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell' sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.
3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-281