Libro SECONDO›Titolo II›Capo VII›Sez. I
Art. 283
Alloggi AST
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell', sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-283