Libro SECONDOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 280

Alloggi ASGC

In vigore dal 26 feb 2014
1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell' può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. 2. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. 3. Della concessione è data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo. 5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-280

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