Libro SECONDOTitolo IICapo VISez. III

Art. 274

Altre norme applicabili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria. 2. Le disposizioni di cui all', comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-274

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo