Libro SECONDO›Titolo II›Capo VI›Sez. III
Art. 274
Altre norme applicabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni di cui all', comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-274