Libro SECONDO›Titolo II›Capo VI›Sez. III
Art. 273
286 / 2493Soppressione di cimiteri di guerra
In vigore dal 23 apr 2023
1. È in facoltà del capo dell'Ufficio abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.
2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-273