Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. II
Art. 2129
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724
In vigore dal 9 ott 2010
1. All', primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro
a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>>.
2. L', comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è così sostituito:
<<Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2129