Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. II
Art. 2133
Permute
In vigore dal 27 mar 2012
1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all', di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2133