Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2135
Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2135