Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VI›Sez. III
Art. 830
Contingente per la Banca d'Italia
In vigore dal 19 apr 2025
1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato:
a) generali di divisione o brigata: 1;
a-bis) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 5;
c) ufficiali inferiori: 2;
d) ispettori: 132;
e) sovrintendenti: 40;
f) appuntati e carabinieri: 819.
2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente.
L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-830