Libro QUARTOTitolo IVCapo VISez. III

Art. 830

Contingente per la Banca d'Italia

In vigore dal 19 apr 2025
1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato: a) generali di divisione o brigata: 1; a-bis) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli e maggiori: 5; c) ufficiali inferiori: 2; d) ispettori: 132; e) sovrintendenti: 40; f) appuntati e carabinieri: 819. 2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia. 3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-830

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