Libro QUARTOTitolo IVCapo VISez. III

Art. 827

Contingente per la tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 19 apr 2025
1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato: a) generali di divisione o di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli:; d) ufficiali inferiori:; e) ispettori:; f) sovrintendenti:; g) appuntati e carabinieri:. 2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Note all'articolo

  • La L. 4 aprile 2025, n. 42, ha disposto (con l'art. 6, comma 1, alinea) che "Al fine di rafforzare l'attivita' del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 40 unita' di personale in soprannumero rispetto all'organico".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-827

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