Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VI›Sez. I
Art. 822
Modifiche al ruolo tecnico
In vigore dal 7 lug 2017
1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialità, al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-822