Libro PRIMOTitolo VCapo IVSez. I

Art. 210

Attività libero professionale del personale medico

In vigore dal 25 mag 2023
1. In deroga all', comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. 1.1. Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 18 maggio 2023, n. 98, (in G.U. 1a s.s. 24/05/2023, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-210

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