Libro PRIMO›Titolo V›Capo IV›Sez. II
Art. 213
Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari
In vigore dal 28 mag 2026
1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall', commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-213