Libro PRIMO›Titolo V›Capo IV›Sez. I

Art. 208

Categorie di personale.

In vigore dal 28 mag 2026
1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da: a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nel Corpo unico della Sanità militare; b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario; c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall' per i soccorritori militari.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera b)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] b) articolo 5, comma 1, lettera a)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-208

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