Libro PRIMO›Titolo V›Capo III›Sez. III

Art. 203

Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

In vigore dal 28 mag 2026
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia della Sanità militare svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti. 2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se è individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-203

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