Libro PRIMOTitolo VICapo I

Art. 214

Individuazione degli istituti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presente titolo disciplina: a) le scuole militari; b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. 2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-214

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