Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I
Art. 214
214 / 2272Individuazione degli istituti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari;
b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
d) le scuole carabinieri;
e) le scuole allievi operai.
2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-214