Libro PRIMO›Titolo V›Capo IV›Sez. I
Art. 210
229 / 2542Attività libero professionale del personale sanitario
In vigore dal 28 mag 2026
1. In deroga all', comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali, nonché alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attività che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:
a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;
b) attività di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza;
c) attività di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.
1.1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanità militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute è consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attività di cui all', comma 3, la Sanità militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e funzioni cui è preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
1-quater. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:
a) i limiti di compatibilità e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalità di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilità degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorità di accesso riferiti alle attività di servizio e all'attività libero-professionale intramuraria, nonché le relative modalità di pubblicità e informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilità dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
g) l'esclusione della possibilità di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalità di accesso alle strutture militari.
1-quinquies. La Direzione della Sanità militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonché dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali.
1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-210