Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. VIII
Art. 2048
Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto
In vigore dal 9 ott 2010
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
3. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui commi 1 e 2 è affidata all'Ispettorato del lavoro.
4. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 1033,00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2048