Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. VIII
Art. 2052
Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall', comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2052