Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VII›Sez. I
Art. 2054
Congedo illimitato
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2054