Libro OTTAVOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 2054

Congedo illimitato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2054

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