Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VII›Sez. I
Art. 2056
Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.
2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2056