Libro OTTAVOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 2056

Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica. 2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2056

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