Libro OTTAVOTitolo IICapo VISez. IX

Art. 2053

Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militar e a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 9 ott 2010
Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militar e a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all', e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente può reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda. 2. Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorità militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi. Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonché i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario. 3. Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata. 4. I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall'ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico - professionale della durata prevista dall'ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento. 5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione. 6. Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario è attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari. 7. Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorità militare per il completamento della ferma di leva. 8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2053

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