Libro OTTAVOTitolo IICapo VISez. VI

Art. 2043

Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuità degli organi rappresentativi. 2. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. 3. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate di cui all', comma 2, lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva.
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