Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. VI
Art. 2044
Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.
2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:
a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.
3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2044