Art. 2044 · Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare
Libro OTTAVOTitolo IICapo VISez. VI

Art. 2044

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Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare. 2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite: a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari; b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento. 3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.
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