Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. VII
Art. 2045
Corsi di formazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, che si svolgono nell'ambito territoriale dove prestano servizio.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
3. I singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2045