Libro SETTIMO›Titolo V
Art. 1917 bis
Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli
In vigore dal 1 gen 2023
1. Il personale militare di cui all' che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.
2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.
3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione.
Note all'articolo
- La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1917-bis