Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2254 quater
Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità:
a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017;
b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2254-quater