Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 911 bis
Aspettativa per assenze indebitamente fruite
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti è imputabile a colpa del militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-911-bis