Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 179 bis
Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
In vigore dal 20 feb 2020
1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.
2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-179-bis