Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. I
Art. 965 bis
Ammissione a dottorato di ricerca
In vigore dal 20 feb 2020
1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-965-bis