Art. 179 bis · Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
Libro PRIMOTitolo IVCapo VSez. II

Art. 179 bis

189 / 2493

Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

In vigore dal 20 feb 2020
1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio. 2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-179-bis