Art. 5

Cancellazione dall'Albo

In vigore dal 3 mar 2010
1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'. 2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14#art-5

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Art. 5 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. — Cancellazione dall'Albo | Portale Normativo