Art. 3

Iscrizione nell'Albo

In vigore dal 3 mar 2010
1. Salvo quanto previsto dall', hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) nell'Albo professionale degli avvocati. 2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali. 3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14#art-3

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Art. 3 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. — Iscrizione nell'Albo | Portale Normativo