Art. 1
Albo degli amministratori giudiziari
In vigore dal 3 mar 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Albo degli amministratori giudiziari
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».
2. L'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14#art-1