Art. 1 · Albo degli amministratori giudiziari

Art. 1

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Albo degli amministratori giudiziari

In vigore dal 3 mar 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Albo degli amministratori giudiziari 1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo». 2. L'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
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