Art. 4
Onorabilità
In vigore dal 3 mar 2010
1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14#art-4