Art. 9

Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

In vigore dal 3 mar 2010
Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari 1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14#art-9

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Art. 9 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. — Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari | Portale Normativo