Art. 10

Regolamento

In vigore dal 3 mar 2010
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari; b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14#art-10

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Art. 10 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. — Regolamento | Portale Normativo