Art. 9 · Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

Art. 9

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Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

In vigore dal 3 mar 2010
Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari 1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni.
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